Vendere all'estero è una sfida non solo per questioni logistiche, ma soprattutto dal punto di vista burocratico e legislativo.
In questo articolo andremo ad analizzare il regime OSS e il regime IOSS, vedremo in cosa differiscono,
quali sono i soggetti coinvolti da queste normative e quali sono gli adempimenti da conoscere.
Regime IOSS e OSS: in cosa differiscono?
Il sistema del "Mini One Stop Shop" è stato superato dall'introduzione del "One Stop Shop" o "OSS" (DLgs. 83/2021) per specifiche operazioni quali:
- Prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore;
- Vendite a distanza intracomunitarie soggette a imposta nello Stato membro di arrivo dei beni;
- Talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
Il regime OSS (One Stop Shop) e il regime IOSS (Import One Stop Shop) sono regimi semplificati di dichiarazione e versamento IVA, ovunque dovuta. Andiamo ad analizzare le differenze più nel dettaglio.
Il regime OSS (One Stop Shop)
Regime OSS: regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di:
- Applicare l’IVA dello Stato di destinazione;
- Dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati (il quale poi provvede alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati).
Il regime OSS si configura in modo diverso a seconda che la vendita avvenga in un Paese membro dell'Unione europea o extraeuropeo.
Il regime OSS per Paesi UE
Il regime OSS per Paesi facenti parte dell'Unione europea riguarda:
- Le vendite a distanza di beni intra-UE (beni spediti a partire da uno Stato membro e destinati a consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea o prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, inclusi quelli sottoposti ad accisa), valido per soggetti passivi stabiliti in UE e non in UE;
- Tutte le prestazioni di servizi B2C intra-UE (valido per i soggetti passivi stabiliti in Unione europea);
- Cessioni di beni interne effettuate dalla piattaforma elettronica stabilita o non stabilita in UE.
Il regime OSS per Paesi extra-UE
Il regime OSS non-UE riguarda solo le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da soggetti che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell'UE.
In particolare, si parla di tutti i servizi B2C inclusi i servizi “TTE” (ovvero di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici).
Il regime IOSS (Import One Stop Shop)
Il regime IOSS riguarda le vendite di beni (non quelli sottoposti ad accisa) importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
I regimi semplificati consentono la gestione degli adempimenti IVA mediante procedure informatiche e solo presso un’autorità fiscale, senza doversi identificare in tutti gli Stati membri in cui i servizi vengono resi. Ciò comporta i seguenti vantaggi:
- Identificazione elettronica ai fini IVA in un unico Stato membro;
- Dichiarazione e pagamento dell'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
- Relazione con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.
Chi sono i soggetti interessati? Quali sono i requisiti?
Com'è possibile dedurre da quanto delineato finora, i soggetti interessati a regime OSS e IOSS sono due: soggetti passivi IVA all'interno dell'Unione europea e soggetti passivi IVA extra-UE.
Ai soggetti passivi IVA UE già identificati è richiesta solo la registrazione (regime OSS UE) al fine di dichiarare e pagare l’IVA per:
- Servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito (tali servizi vanno dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro);
- Vendite a distanza intra-UE di beni, vale a dire vendite in cui le merci prodotte nell'UE o importate nell'UE prima della vendita e situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro.
I soggetti passivi extra-UE, al fine di dichiarare e pagare l'IVA per le vendite a distanza intra-UE di beni, sono tenuti a iscriversi al regime IOSS e possono distinguersi in:
- Soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in uno Stato membro, anch’essi già identificati e tenuti solo a registrarsi (regime OSS UE e regime IOSS);
- Soggetti passivi extra-UE senza stabile organizzazione in uno Stato membro (anche se identificati in altro Stato membro), i quali devono identificarsi in Italia e registrarsi (regime OSS non-UE e regime IOSS).
Tra i requisiti necessari c’è un'interfaccia elettronica (stabilita nell'UE o in un Paese terzo) che facilita la fornitura di merci (il cosiddetto deemed supplier) per:
- vendite a distanza intra-UE di beni;
- forniture nazionali di beni (le quali possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un'interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE).
Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.
Per chiarezza, è necessario fare una distinzione tra Stato membro di identificazione e Stato membro di consumo:
- Stato membro di identificazione è lo Stato presso cui il soggetto passivo ha aderito al regime semplificato e in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo. Ci può essere solo uno Stato di identificazione;
- Stato membro di consumo è lo Stato membro in cui il soggetto che si è registrato al regime effettua operazioni nei confronti di consumatori e presta servizi TTE a committenti che non sono soggetti passivi di imposta.
Adempimenti IOSS e OSS
L’ufficio competente in Italia per la gestione delle diverse attività dei regimi OSS e IOSS è il Centro Operativo di Pescara.
Aderendo a questi regimi (a seconda delle casistiche) e accedendo alla propria area del sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali Fisconline, l’operatore evita di aprire una partita IVA in altri Stati membri UE (es., quando si supera la soglia dei 10.000 euro) e versa all’erario italiano gli importi dovuti con riferimento all’IVA dei diversi Paesi UE, presentando al Centro Operativo di Pescara l’apposita dichiarazione trimestrale OSS/mensile IOSS delle operazioni effettuate.
La decorrenza dell’iscrizione inizia dal 1° giorno del trimestre successivo alla data di adesione al regime.
Nel caso in cui l’operatore ha già effettuato operazioni rientranti nel regime speciale prima dell’adesione, ha comunque la facoltà di avvalersi del regime scelto con effetto a partire dalla data della prima cessione/prestazione interessata, badando a inviare una comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 10° giorno del mese successivo alla prima operazione (es., se il contribuente ha superato la soglia dei 10.000 euro con vendite intra-UE a distanza nel mese di settembre, ha tempo di registrarsi al regime OSS entro il 10 ottobre, dandone comunicazione al Centro Operativo di Pescara).
I soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a dichiarare mensilmente tutte le vendite a distanza (effettuate in tutti gli Stati membri UE) rientranti nel regime.
La dichiarazione deve essere inviata entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni.
Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima (art. 74-sexies.1 co. 10 e 14 del DPR 633/72).
Se il soggetto passivo è registrato tramite un intermediario, sarà quest'ultimo ad adempiere gli obblighi dichiarativi e di versamento.
Periodo di riferimento | Termine di invio |
---|---|
Gennaio |
28-feb |
Febbraio |
31-mar |
Marzo |
30-apr |
Aprile |
31-mag |
Maggio |
30-giu |
Giugno |
31-lug |
Luglio |
31-ago |
Agosto |
30-set |
Settembre |
31-ott |
Ottobre |
30-nov |
Novembre |
31-dic |
Dicembre |
31 gennaio dell'anno successivo |
Dalla dichiarazione devono risultare, in particolare:
- L'ammontare al netto dell'IVA delle vendite rientranti nel regime (distinte per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni e suddiviso per aliquote) per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento;
- Le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- L'ammontare dell'imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.
Inoltre, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS non possono detrarre dall'imposta dovuta per le operazioni soggette al regime speciale quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni.
L'IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter co. 1-bis del DPR 633/72 da parte dei soggetti non stabiliti nell'UE.
I medesimi soggetti possono detrarre l'imposta relativa agli acquisti effettuati in Italia, ove spettante ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/72, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dagli stessi (art. 74-sexies.1 co. 16 del DPR 633/72).
Invece, il soggetto passivo IVA che si avvale dell'OSS deve riepilogare nell'ambito di apposita dichiarazione le operazioni effettuate in ciascun trimestre solare.
La dichiarazione deve essere presentata in modalità elettronica entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni (art. 74-quinquies co. 6 e 74-sexies co. 4 del DPR 633/72; si vedano rispettivamente l'allegato D ed E al provv. Agenzia delle Entrate n. 168315/2021).
I termini di presentazione della dichiarazione non sono posticipabili laddove cadano di sabato o in un giorno festivo.
Periodo di riferimento | Termine di presentazione |
---|---|
I trimestre |
30-apr |
II trimestre |
31-lug |
III trimestre |
31-ott |
IV trimestre |
31 gennaio dell'anno successivo |
La dichiarazione riporta, fra l'altro:
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distinte per ciascuno Stato membro in cui esse si considerano rilevanti (gli importi devono essere indicati separatamente in base alla tipologia di operazione);
- l'ammontare dell'imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro.
La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi (art. 74-quinquies co. 6-bis DPR 633/72).
L'imposta dovuta sulle operazioni rientranti nel regime speciale deve essere versata trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Ai sensi dell'art. 1 del DM 20.4.2015 (come modificato dal DM 12.7.2021), il pagamento deve essere effettuato mediante:
- Addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (la richiesta di addebito inviata telematicamente tramite il portale OSS riporta l'indicazione del codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione OSS cui si riferisce il versamento);
- Mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite sul portale OSS, riportando nella causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
Non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Periodo di riferimento | Termine di presentazione/versamento |
---|---|
I trimestre |
30-apr |
II trimestre |
31-lug |
III trimestre |
31-ott |
IV trimestre |
31 gennaio dell'anno successivo |
I soggetti che si avvalgono dell'OSS non possono detrarre dall'imposta dovuta sulle operazioni cui si applica il regime quella assolta sui relativi acquisti di beni e servizi.
Qualora il soggetto passivo effettui in Italia operazioni diverse da quelle rientranti nell'OSS, l'imposta può essere detratta da quella dovuta su queste ultime, nel rispetto dell'art. 19 e ss. del DPR 633/72 (art. 74-quinquies co. 11 e art. 74-sexies co. 5 del DPR 633/72).
Cancellazione ed esclusione da OSS e IOSS
Per potersi cancellare dall'IOSS, il soggetto passivo (o il relativo intermediario) deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime (art. 57-octies del Reg. UE 282/2011).
I soggetti identificati ai fini IOSS sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
- Comunicano di non effettuare più vendite a distanza rientranti nel regime;
- Si può presumere che abbiano cessato di effettuare dette operazioni;
- Non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi dell'IOSS;
- Continuano a non osservare le norme relative al regime speciale;
- Il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.
Il rappresentante fiscale è escluso dal regime speciale se:
- Per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto aderente all'IOSS;
- Non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini dell'IOSS;
- Continua a non osservare le norme relative al regime.
Invece, un soggetto passivo può cessare di avvalersi dell'OSS, a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o a prestare servizi che possono rientrare nel regime speciale, dandone comunicazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre solare che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime.
La cessazione ha effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo (art. 57-octies del Reg. UE 282/2011).
Un soggetto passivo è escluso dall'OSS, ai sensi degli artt. 74-quinquies co. 5 e 74-sexies co. 3-bis del DPR 633/72, quando:
- comunica di avere cessato la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi coperti dal regime di cui si avvale;
- può altrimenti presumersi che le attività del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate;
- non soddisfa più le condizioni per avvalersi del regime (es., soggetto che si avvale del regime non-UE e che trasferisce la propria sede in uno Stato membro);
- continua a non osservare le norme relative al regime.
Con questo articolo, ti abbiamo informato su tutto ciò che occorre sapere su regime OSS e regime IOSS per vendere all'estero senza il rischio di incorrere in sanzioni.
NOTA BENE: Questo articolo è solo a scopo informativo e non ha valore di consulenza legale o professionale. Si prega di consultare un commercialista o avvalersi di una consulenza legale indipendente per informazioni specifiche relative alle proprie circostanze e al proprio Paese di residenza. Shopify declina ogni responsabilità per l'utilizzo di queste informazioni.
Continua a leggere
- Cosa vendere online: 17 prodotti di tendenza nel 2024
- Modifiche al Codice del Consumo 2022: come adeguare il tuo sito ecommerce
- I 12 migliori hosting per ecommerce e siti web nel 2022
- Chargeback per ecommerce- cos'è e come gestirlo
- GDPR- Quello che voi (e il vostro negozio) dovete sapere sul nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali
- L’Europa elimina il geoblocking- ecco le novità in arrivo per consumatori e merchant
- Partita Iva per Dropshipping in Italia- è necessaria? Guida pratica agli aspetti fiscali
- SCIA: che cos’è e a cosa serve, dall’edilizia agli ecommerce (2022)
- PSD2 e autenticazione forte del cliente- il vostro sito è pronto?
- Privacy policy per ecommerce- risposte alle domande frequenti
Regime IOSS e OSS per le vendite all’estero: domande frequenti
Cosa significano OSS e IOSS?
OSS e IOSS sono gli acronimi di, rispettivamente, “One Stop Shop” e “Import One Stop Shop”. Si tratta di due regimi che sostituiscono e ampliano il campo di applicazione del precedente sistema MOSS (Mini One Stop Shop).
Chi sono i soggetti interessati dai regimi OSS e IOSS?
I soggetti interessati da regime OSS e IOSS sono i soggetti passivi IVA all'interno dell'Unione europea e i soggetti passivi IVA al di fuori dell’UE.
Come posso iscrivermi al regime OSS/IOSS?
I soggetti passivi che scelgono uno di questi regimi devono richiedere la registrazione telematica compilando un modulo online nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le proprie credenziali Fisconline. L’ufficio competente in Italia per la gestione delle attività dei regimi OSS/IOSS è il Centro Operativo di Pescara.