Quando si avvia un’attività economica è necessario seguire una serie di procedure e presentare la documentazione richiesta dal legislatore.
Per tutte le attività edilizie e commerciali è prevista la presentazione della SCIA, indispensabile per adempiere a tutti gli obblighi fiscali per avviare i lavori, nel primo caso, o per vendere online o offline, nel secondo.
In questo articolo vedremo che cos’è la SCIA, questo documento che semplifica le attività d’impresa sia dal punto di vista edilizio sia da quello commerciale e quali sono i termini, le condizioni e i costi da affrontare per presentarla.
Cosa significa SCIA
L’acronimo SCIA sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si tratta di un atto privato che consiste nella comunicazione di inizio attività da parte degli imprenditori agli organi competenti (il Comune di appartenenza).
Ha lo scopo di semplificare e liberalizzare le attività di impresa, intese come attività economiche artigianali, commerciali o industriali, organizzate professionalmente per la produzione e lo scambio di beni e servizi.
La semplificazione è resa possibile grazie alla normativa che consente l’avvio dell’attività senza attendere il consenso degli organi competenti, che avranno un termine di tempo per effettuare le dovute verifiche sulla legittimità dell’attività.
Il legislatore ha esteso il raggio d’azione di questa procedura anche al settore edilizio, creando una normativa specifica.
SCIA edilizia: significato
La SCIA edilizia, quindi, permette ai titolari di immobili, o a chi li rappresenta, di realizzare interventi edilizi che abbiano un’entità limitata, presentando una dichiarazione certificata di inizio attività senza attendere il permesso delle autorità.
SCIA, cos’è e come funziona
Vediamo adesso nel concreto in che cosa consiste questa procedura, quali sono le tipologie esistenti (SCIA edilizia o commerciale), le normative cui fare riferimento, i costi da sostenere e le procedure da adottare.
SCIA: cos’è
La SCIA, è, di fatto, una dichiarazione con la quale si comunica l’avvio di un’attività produttiva alla Pubblica Amministrazione. Qualunque soggetto, a seconda dei casi, un tecnico o un privato, può presentarla per iniziare, ampliare, ridurre, modificare o trasferire un’attività economica.
La dichiarazione, ovviamente, va corredata da autocertificazioni con le quali l’imprenditore, o il tecnico abilitato che ne fa le veci, attesta la presenza di tutti i requisiti che consentono l’avvio dell’attività.
Con tale dichiarazione l’imprenditore segnalante si assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato, pertanto, qualsiasi dichiarazione mendace, è perseguibile civilmente e penalmente.
SCIA, normativa e origini
La semplificazione e la liberalizzazione delle attività d’impresa è un’opportunità offerta dal legislatore già dal 1990.
Prima della SCIA, infatti, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, all’articolo 19, introduceva la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), con la quale si intendeva sostituire, con una dichiarazione da parte dell’interessato, “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge”.
Successivamente, tale legge fu sostituita con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122/2010), utilizzando la denominazione SCIA.
In parole povere, ogni atto di autorizzazione, richiesto per l’esercizio di un’attività produttiva (commerciale, artigianale o industriale), può essere sostituito dalla SCIA, purché per tali atti sia richiesta esclusivamente la verifica dei requisiti e dei presupposti che la normativa prevede per quel determinato settore.
Ad esempio, se per l’attività che un imprenditore intende svolgere è prevista esclusivamente la verifica dei requisiti di settore, questo può presentare una semplice segnalazione di inizio attività. All’interno della segnalazione deve dichiarare la conformità dei requisiti alla normativa del settore nel quale intende avviare l’attività, assumendosi le responsabilità di quanto dichiarato.
Sta poi agli organi competenti verificare la veridicità delle dichiarazioni, controllando la conformità dei requisiti.
SCIA edilizia: la normativa specifica
In campo edilizio la normativa è differente e si fa riferimento al D.P.R. 380/2001, il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia (TUE), successivamente modificato dal D. Lgs del 25 novembre 2016, n. 222.
L’articolo 22 del TUE stabilisce per quali tipologie di interventi edilizi può essere presentata la SCIA. Vediamo quali sono:
- gli interventi di manutenzione, indicati all’articolo 3, comma 1, lettera b) e c) dello stesso testo, ovvero manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e risanamento delle parti strutturali dell’edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli elencati nell’articolo 10 dello stesso testo, al comma 1 lettera c). Parliamo, quindi, di interventi di edilizia leggera che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o mutamenti della destinazione d'uso e, per quanto riguarda gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali, la modificazione della sagoma.
Detto in parole povere la normativa consente la presentazione della SCIA edilizia nei casi in cui gli interventi, seppur strutturali, non siano inclusi tra quelli subordinati al permesso di costruire e non comportino mutamenti delle volumetrie.
Ovvero che siano in “conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente”.
Esistono alcune ipotesi elencate nell’articolo 23 del TUE, che prevedono la presentazione della cosiddetta “super SCIA” in sostituzione del permesso di costruire.
Per i casi in cui la SCIA sia presentata in ritardo, durante l’esecuzione dei lavori (SCIA tardiva) o a lavori ultimati (SCIA in sanatoria), sono previste delle sanzioni.
Verifica dei requisiti della SCIA
Una volta ricevuta tutta la documentazione, la Pubblica Amministrazione ha il compito di utilizzare tutti gli strumenti in suo possesso per avviare l’attività di controllo di quanto dichiarato.
Se viene accertata la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività, la Pubblica Amministrazione ha il potere di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per perseguire, anche penalmente, il dichiarante.
Inoltre deve provvedere a mettere in atto una serie di procedure per bloccare la prosecuzione dell’attività entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del modello SCIA. (Il decreto legge n.70, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011, per il settore edilizio ha esteso tale termine a 30 giorni).
Il vantaggio di questo tipo di istituto è che il controllo dei requisiti non ferma l’avvio dell’attività. In questo modo, se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’imprenditore può proseguire l’attività senza interruzioni e inutili attese.
I requisiti oggetto di verifica sono di due tipi:
- requisiti soggettivi: morali e professionali dell’imprenditore;
- requisiti oggettivi (variabili in base al settore di pertinenza): urbanistico edilizi, igienico sanitari, relativi alle attrezzature o ai locali aziendali, all’agibilità, alle destinazioni d’uso, ecc.
Chi ha titolo a presentare la SCIA?
La normativa si limita a definire incluse in questa tipologia di dichiarazione tutte le attività commerciali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge.
È con il Decreto Legislativo del 25/11/2016 n. 222 che il legislatore elenca, nella tabella A, le attività economiche per le quali è obbligatoria la presentazione del modello SCIA.
Ecco, quindi, tra le altre, alcune delle principali attività economiche soggette a SCIA:
- attività produttive;
- attività artigianali;
- attività agricole;
- attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande;
- attività commerciali al dettaglio;
- attività commerciali online (compresi i temporary shop che superano i 30 giorni di apertura);
- attività edilizie;
- imprese di spedizioni;
- imprese di pulizie;
- attività di autorimessa;
- attività di intrattenimento e spettacolo;
- strutture ricettive;
- stabilimenti balneari;
- agenzie di varia natura ecc.
Chi può presentare la SCIA
La SCIA può essere presentata autonomamente o attraverso un intermediario.
Gli imprenditori che desiderino procedere senza intermediari, avranno bisogno di:
- una PEC (posta elettronica certificata), il sistema di posta elettronica con valore legale, acquistabile presso qualunque provider;
- la firma digitale, una procedura informatica che permette di firmare in maniera digitale un documento.
Se invece l’imprenditore preferisce affidarsi ad un intermediario, può rivolgersi ad un professionista abilitato o a un’associazione di categoria.
Come presentare la SCIA
La presentazione della SCIA deve avvenire, esclusivamente in via telematica, al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza o, nel caso della SCIA edilizia al SUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Potrebbe accadere che alcuni comuni non siano ancora attrezzati per questo tipo di presentazione telematica e in quel caso la presentazione deve avvenire manualmente presso il Comune di competenza o dove è ubicato l’immobile.
Lo sportello è raggiungibile attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), impresainungiorno.gov.it. Una volta registrati, si può selezionare il Comune, la categoria commerciale di appartenenza e inserire tutta la documentazione richiesta, nonché avere accesso alla normativa relativa.
Al termine della procedura, verrà rilasciato il modulo SCIA sul quale dovrà essere apposta la firma digitale.
A questo punto l’ufficio competente ha 60 giorni (30 per la SCIA edilizia) per verificare la veridicità delle dichiarazioni e controllare tutti i requisiti. Qualora qualche documento mancasse o fosse incompleto potrebbe richiedere delle integrazioni o decidere di sospendere l’attività.
SCIA: quando serve?
In sintesi la scia serve:
- per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle parti strutturali degli edifici;
- per interventi di edilizia leggera non soggetti a permesso di costruire;
- iniziare, ampliare, ridurre, modificare o trasferire un’attività economica.
Sono comprese nelle attività economiche anche quelle atipiche che non prevedono l’utilizzo di un magazzino come il dropshipping o il print on demand.
Numero protocollo SCIA, dove si trova?
Una volta inviata tutta la documentazione, l’imprenditore (o chi ne fa le veci) riceverà una mail di avvenuta consegna.
Successivamente viene effettuato un controllo di completezza e correttezza dell’intera pratica, soltanto allora sarà inviato, sempre tramite posta certificata, il numero di protocollo.
Il protocollo rappresenta la conferma della consegna del documento e consente di iniziare immediatamente l’attività, senza attendere l’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Con il numero di protocollo è possibile anche controllare lo stato della propria pratica.
Ecco ad esempio come sarà indicata la SCIA di inizio attività commerciale di un ecommerce con partita IVA.
Costi SCIA
I costi di presentazione della SCIA sono molto variabili. Tasse, concessioni governative e bolli dipendono dal codice ATECO, ovvero dal tipo di attività che si intende avviare. A queste spese, inoltre, va aggiunta quella per la prestazione del professionista, qualora venga scelta questa modalità.
Utilizzando delle medie nazionali possiamo preventivare una cifra indicativa, data la variabilità degli importi, che può aggirarsi tra i 250 e i 1000 €, comprendendo anche la spesa per il professionista.
Quanto costa fare una SCIA commerciale?
Facendo una sommaria analisi di mercato e ipotizzando che si voglia aprire un ecommerce basato a Roma, potremmo preventivare:
- presentazione della SCIA da un tecnico abilitato circa 100€;
- bolli e tasse 200 € circa.
Come anticipato, questo costo è estremamente variabile anche in base al luogo in cui si presenta la domanda, quindi questa stima va considerata come una semplice indicazione. Spesso il costo è anche integrato direttamente dal commercialista stesso, nel caso che l’avvio dell’attività corrisponda con l’apertura di una nuova Partita IVA di cui ha il mandato.
SCIA edilizia: costo
I costi da sostenere per una SCIA edilizia, anche in questo caso, sono influenzati dalla parcella del tecnico e soprattutto dalle imposte locali che sono variabili da zona a zona.
In linea di massima gli importi possono variare da 250 a 1000 €, dove 250 sono solo i diritti di istruttoria. A tale cifra va sommata la parcella del tecnico che dovrà occuparsi dell’intera pratica con la redazione di computo metrico estimativo e di una relazione asseverata.
SCIA - Conclusioni
In questo articolo abbiamo visto cos’è la SCIA, qual è la normativa di riferimento, come funziona, chi deve presentarla e perché, cercando di fare una panoramica sulle procedure da adottare.
Infine, abbiamo tentato di quantificare i costi da affrontare per l’apertura di un ecommerce.
Conoscere con precisione quali sono tutti gli adempimenti legali, dall’IVA per l’ecommerce ai regimi per vendere all’estero, è il primo passo per addentrarsi in questo mondo, evitando brutte sorprese.
In conclusione, l’avvio di un’attività commerciale può essere, sotto certi punti di vista, molto complessa. Ma non c’è da disperare, in questi ultimi anni la tecnologia sta semplificando molto le procedure e pian piano anche le più piccole Amministrazioni si stanno adeguando.
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